Consiglio per gli affari economici

La composizione, la durata e le attribuzioni dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, sono regolate oltre che dal diritto universale, dal­le norme emanate dal Vescovo diocesano. Il loro scopo è di prestare aiuto al parroco nell’ammini­strazione dei beni parrocchiali e in tutta l’attività economica “ad normam iuris”. E, a norma del di­ritto, è il parroco il rappresentante giuridico della parrocchia e l’amministratore nativo dei suoi be­ni (can. 522).

In analogia col can. 492, relativo al Consi­glio diocesano per gli affari economici, il Consi­glio parrocchiale, presieduto dal parroco, sarà composto da almeno tre fedeli, esperti in materia economica e in diritto civile e di provata rettitu­dine, oltre che solleciti degl’interessi della Chie­sa.