La composizione, la durata e le attribuzioni dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, sono regolate oltre che dal diritto universale, dalle norme emanate dal Vescovo diocesano. Il loro scopo è di prestare aiuto al parroco nell’amministrazione dei beni parrocchiali e in tutta l’attività economica “ad normam iuris”. E, a norma del diritto, è il parroco il rappresentante giuridico della parrocchia e l’amministratore nativo dei suoi beni (can. 522).
In analogia col can. 492, relativo al Consiglio diocesano per gli affari economici, il Consiglio parrocchiale, presieduto dal parroco, sarà composto da almeno tre fedeli, esperti in materia economica e in diritto civile e di provata rettitudine, oltre che solleciti degl’interessi della Chiesa.